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Premessa
La disciplina dei rapporti patrimoniali di natura successoria conseguenti alla crisi del rapporto coniugale (separazione e divorzio) è contenuta negli artt. 548 e 585 c.c. oltre che nella legislazione speciale e, in particolare, nella L. 878/70 (Legge Divorzio).
Tuttavia, per una analisi completa della materia, prima di entrare nel dettaglio, occorre precisare quali siano i diritti successori del coniuge in costanza del matrimonio.
I diritti successori del coniuge
Il nostro ordinamento accorda al coniuge superstite una tutela “rafforzata”.
L’art. 540 c.c. prevede infatti che a quest’ultimo sia riservata metà del patrimonio dell’altro coniuge, quota che diminuisce a un terzo del patrimonio in caso di concorso con un solo figlio del coniuge premorto, oppure a un quarto in caso di concorso con più di un figlio.
Al coniuge è altresì riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto.
Ma non solo.
A norma dell’art. 2122 c.c., in caso di morte del lavoratore, il coniuge superstite, in concorso con i figli e, se conviventi, con i parenti entro il terzo grado (fratelli/sorelle, nonni, nipoti e zii) o gli affini entro il secondo grado (suoceri, genero/nuora, cognati), ha diritto ad ottenere il Trattamento di Fine Rapporto maturato al momento del decesso, oltre ad una indennità prevista ai sensi dell’art. 2118 c.c. per l’interruzione del rapporto lavorativo.
Tra i diritti successori del coniuge superstite si annovera infine anche la pensione ai superstiti, riconosciuta in caso di decesso del pensionato (anche conosciuta come “pensione di reversibilità” e pari ad una quota percentuale - che varia dal 60%, in caso di assenza di figli, all’80% o al 100% in caso di presenza di uno o è più figli - della pensione del coniuge premorto) o dell’assicurato (anche conosciuta come “pensione indiretta” e attribuibile nel caso in cui il coniuge venuto a mancare abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso).
I diritti successori del coniuge separato
Ciò precisato, si prosegue con l’analisi dei diritti successori del coniuge separato.
Gli artt. 548 c.c. e 585 c.c. distinguono la disciplina a seconda che la separazione coniugale sia avvenuta con o senza addebito a carico del coniuge superstite.
Precisamente:
- al coniuge superstite cui non è stata addebitata la separazione spettano tutti i diritti successori del coniuge non separato, come meglio descritti nel paragrafo che precede;
- al coniuge separato con addebito, invece, non spetta alcun diritto successorio, potendo unicamente ottenere un assegno vitalizio se, al momento della morte del coniuge, godeva di un assegno alimentare a carico del deceduto.
I diritti successori del coniuge divorziato
La pronuncia di divorzio, estinguendo di fatto il vincolo matrimoniale e, di conseguenza, lo status di coniuge, esclude che l’ex marito/ex moglie possa succedere nel patrimonio dell’altro. L’art. 9 bis L. Div. riconosce tuttavia al coniuge divorziato, pur non erede e che non sia passato a nuove nozze, la facoltà di chiedere al Tribunale il riconoscimento di un assegno periodo a carico dell’eredità, laddove gli fosse in precedenza riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di danaro (assegno divorzile) e solo in caso di stato di bisogno.
Inoltre, al coniuge di divorziato è altresì riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avvocato Micol Missana